CO.NA.CEM
Coordinamento
Nazionale per la tutela dai Campi ElettroMagnetici
Statuto
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TITOLO
PRIMO: COSTITUZIONE
Art.
1 - Costituzione e denominazione.
- E’ costituita l’Associazione
denominata "Coordinamento Nazionale per la tutela dai campi elettromagnetici",
con sigla "CO.NA.CEM.".
- La sede legale e sociale
e' quella risultante dall’atto costitutivo. La sede legale e sociale puo'
essere trasferita in qualsiasi localita' del territorio nazionale previa deliberazione
dell’Assemblea dei Soci.
Art. 2 - Statuto.
- Il CO.NA.CEM. e' disciplinato
dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi nazionali, regionali
e dell’Unione Europea, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
- Lo Statuto costituisce
la regola fondamentale dell’Associazione e vincola i Soci alla sua osservanza.
TITOLO SECONDO: FINALITA’
Art. 3 - Scopo sociale.
- Il CO.NA.CEM. e' una
Associazione di volontariato, e' un’"organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" (Onlus), e' senza fini di lucro, e' apartitica e la sua struttura
e' democratica.
- Lo scopo dell’Associazione
e' promuovere la difesa e la protezione dell’ambiente dalle esposizioni ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, statici o variabili. Questo
attraverso l’azione volontaria dei suoi Soci.
- Presupposto dello scopo
associativo e' la conservazione dell’ambiente naturale e della relativa dimensione
umana che consenta possibilita' di sviluppo sociale, economico e culturale
in un ambiente non degradato.
- Il CO.NA.CEM. si pone
inoltre l’obiettivo di coordinamento e punto di riferimento nazionale per
persone, Comitati e Associazioni impegnati localmente nella lotta all’inquinamento
elettromagnetico.
Art. 4 - Attivita'.
- L’Associazione promuove
tutte le attivita' e iniziative decise dal Consiglio Nazionale atte a realizzare
lo scopo sociale, anche in collaborazione con altre Associazioni.
- L’Associazione favorisce
lo scambio e la divulgazione di materiali scientifici, giuridici e legislativi.
TITOLO TERZO: I SOCI
Art. 5 - Soci.
- Al CO.NA.CEM. possono
aderire in qualita' di "Soci ordinari" e "Soci sostenitori" le singole persone
che condividono gli scopi dell’Associazione.
- Alla Associazione aderiscono
altresì, in qualita' di "Soci fondatori", le persone fisiche che hanno dato
vita al CO.NA.CEM. e che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Art. 6 - Diritti ed
obblighi dei Soci.
- I Soci ordinari e fondatori
corrispondono annualmente una quota di adesione, la cui entita' e' stabilita
dalla Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Nazionale.
- I Soci sostenitori corrispondono
la quota di adesione una tantum, non hanno diritto di voto e possono divenire
Soci ordinari versando la quota associativa prevista.
- I Soci hanno diritto
di partecipare alle Assemblee. I Soci fondatori e ordinari hanno diritto di
voto, direttamente o per delega, purche' non morosi nel pagamento delle quote
sociali.
- I Soci hanno il diritto
di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.
- I Soci hanno i diritti
di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
- Obbligo di ciascun Socio
e' concorrere allo scopo sociale come fin qui formulato.
- I Soci che prestano
gratuitamente e in modo libero la loro opera per l’Associazione possono essere
rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attivita'
prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Nazionale.
- I Soci che prestano
la loro opera per l’Associazione devono avere una copertura assicurativa contro
gli infortuni idonea alle attivita' svolte.
- I Soci cessano di appartenere
all’Associazione:
a) per recesso volontario degli stessi;
b) per aver contravvenuto
ai doveri dello Statuto.
- Nell’ultimo caso qui
previsto spetta al Consiglio Nazionale proporre all’Assemblea l’espulsione
dei Soci nel caso in cui il loro comportamento venga ritenuto in contrasto
con i fini ed i principi dell’Associazione, dopo aver ascoltato le loro giustificazioni.
TITOLO QUARTO: GLI
ORGANI
Art. 7 - Organi dell’Associazione.
Sono organi del
CO.NA.CEM.:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Nazionale;
- l’Esecutivo Nazionale;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- la Commissione Scientifica.
Art. 8 - Assemblea dei
Soci.
- L’Assemblea dei Soci
e' costituita dai Soci ordinari, fondatori e sostenitori. Il diritto di voto
e' limitato a quei Soci che siano in regola con il versamento delle quote
sociali.
- I lavori dell’Assemblea
sono regolati dal Presidente dell’Associazione.
- L’Assemblea si riunisce
su convocazione del Presidente, in via ordinaria almeno una volta l’anno,
e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- La convocazione puo'
avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto;
in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici
giorni dal ricevimento della richiesta, e l’Assemblea deve essere tenuta entro
trenta giorni dalla convocazione.
- L’Assemblea e' validamente
costituita in prima convocazione con la presenza della meta' piu' uno dei
Soci con diritto di voto, siano essi presenti o rappresentanti con delega.
Ciascun Socio non puo' essere portatore di piu' di una delega.
- Nel caso l’ordine del
giorno preveda modifiche allo Statuto, la prima convocazione deve avere la
presenza di almeno due terzi dei Soci votanti. In seconda convocazione l’Assemblea
e' validamente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti, in
proprio o per delega.
- Le deliberazioni dell’Assemblea
sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta salva la necessita'
della maggioranza qualificata dei due terzi nel caso di modifiche allo Statuto.
- I voti sono palesi,
tranne quelli riguardanti persone.
- Le discussioni e le
deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal
Presidente, anche in collaborazione, nella redazione, con un segretario nominato
per l’occasione dallo stesso Presidente.
- L’assemblea ha i seguenti
compiti:
- deliberare sul programma
di attivita' proposto dal Consiglio Nazionale;
- deliberare sul bilancio
preventivo e consuntivo;
- deliberare sulle richieste
di modifica dello Statuto;
- deliberare sull’ammontare
delle quote associative a carico dei Soci;
- eleggere i componenti
del Consiglio Nazionale;
- deliberare sull’espulsione
dei Soci nei casi previsti dall’articolo 6;
- deliberare sull’eventuale
trasferimento della sede legale e sociale dell’Associazione.
Art. 9 - Consiglio Nazionale.
- Il Consiglio Nazionale
e' costituito per un massimo della meta' dei suoi membri dai Soci fondatori
e per la rimanente parte dagli altri Soci, e viene eletto dall’Assemblea.
Il numero complessivo dei membri del Consiglio Nazionale e' fissato in 40
unita'.
- Il Consiglio Nazionale
dura in carica tre anni. Ciascun membro e' rieleggibile, ed ha diritto ad
un voto nelle decisioni del Consiglio Nazionale.
- Il Consiglio Nazionale
e' validamente costituito in prima convocazione con la presenza della meta'
piu' uno dei membri presenti, in proprio o per delega da conferirsi ad altro
membro. In seconda convocazione e' validamente costituito qualunque sia il
numero dei membri presenti, in proprio o per delega. Ciascun membro non puo'
essere portatore di piu' di una delega.
- Il Consiglio Nazionale
puo' avvalersi della consulenza di membri esterni di particolare competenza.
- Al Consiglio Nazionale
compete:
a) decidere gli orientamenti
operativi dell’Associazione e predisporre il piano di attivita';
b) deliberare su programmi
di collaborazione con altre Associazioni o Enti;
c) stipulare convenzioni;
d) fare istanza per
richieste e contributi; accettare donazioni e lasciti;
e) fare quant’altro
sia utile per il conseguimento delle finalita' sociali nel rispetto delle
linee fissate dall’Assemblea;
f) stabilire la sede
degli incontri statutari
g) nominare l’Esecutivo
Nazionale;
h) nominare il Presidente;
i) nominare il Tesoriere;
l) nominare i membri
della Commissione Scientifica;
m) predisporre i bilanci
preventivi e consultivi da sottoporre all’ approvazione della Assemblea;
n) deliberare sui criteri
che il Tesoriere deve applicare per i rimborsi spese ai Soci;
o) deliberare su eventuali
rapporti di collaborazione professionale, e assunzione di personale, nei
limiti fissati dalla legge;
p) proporre all’Assemblea
l’espulsione dei Soci nei casi previsti dall’articolo 6.
- Le deliberazioni del
Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti (meta'
piu' uno).
- Il Consiglio Nazionale
viene convocato, almeno ogni sei mesi, dal Presidente e ogni qualvolta lo
richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In quest’ultimo caso il Presidente
ha l’obbligo di fissare la riunione entro i primi venti giorni successivi
dal ricevimento della richiesta.
- I lavori del Consiglio
Nazionale sono coordinati e presieduti dal Presidente, che puo' avvalersi
di un segretario, estensore del verbale, da lui nominato di volta in volta.
Art. 10 Esecutivo
Nazionale.
- L’Esecutivo Nazionale
e' costituito da 11 membri rappresentati: dal Presidente, dal Tesoriere e
da nove membri eletti dal Consiglio Nazionale.
- L’Esecutivo Nazionale
dura in carica tre anni. Ciascun membro e' rieleggibile ed ha diritto ad un
voto nelle decisioni dell’Esecutivo Nazionale.
- E’ presieduto e convocato
dal Presidente. Puo' deliberare con la presenza di almeno cinque membri e
le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice.
- Si riunisce con adeguata
frequenza, ma almeno una volta ogni sei mesi.
- E’ l’organo che assicura
la continuita' e l’efficacia dell’attivita' associativa a tutti i livelli,
dando concreta attuazione alle determinazioni del Consiglio Nazionale.
Art. 11 - Presidente.
- Il Presidente e' il
legale rappresentante dell’Associazione, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
- Il Presidente ha facolta'
di delega.
- Oltre alla rappresentanza
legale dell’Associazione, i compiti del Presidente sono:
a) convocare, dirigere
e coordinare l’Assemblea, il Consiglio Nazionale e l’Esecutivo Nazionale;
b) provvedere al disbrigo
della corrispondenza dell’Associazione;
Art. 12 - Tesoriere.
- Il Tesoriere dura in
carica tre anni, e' rieleggibile e ha il compito di:
a) predisporre lo schema
del progetto di bilancio preventivo (entro il mese di ottobre di ogni anno)
e di bilancio consuntivo (entro il mese di marzo) che sottopone al Consiglio
Nazionale;
b) provvedere alla tenuta
dei registri e della contabilita' dell’Associazione, nonche' alla conservazione
della documentazione relativa alle entrate, con l’indicazione nominativa dei
soggetti eroganti;
c) provvede alla tenuta
e all’aggiornamento del registro degli aderenti e della conservazione dei
verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale e dell’Esecutivo
Nazionale;
d) provvedere alla riscossione
delle entrate
e) provvedere al pagamento
delle spese in conformita' alle decisioni del Consiglio Nazionale;
f) aprire e gestire conti
correnti bancari e/o postali per conto dell’Associazione con firma (unica)
propria.
Art. 13 Commissione Scientifica.
- La Commissione Scietifica
svolge attivita' di supporto tecnico, scientifico e legislativo necessario
allo svolgimento e alla realizzazione delle attivita' della Associazione.
- I membri della Commissione
Scientifica sono nominati dal Consiglio Nazionale anche tra le personalita'
scientifiche non aderenti al CO.NA.CEM.
- La Commissione Scientifica
resta in carica due anni ed elegge nel suo seno il Coordinatore.
- La Commissione Scientifica
e' presieduta dal Presidente del CO.NA.CEM. che la convoca fissandone l’ordine
del giorno di concerto con il Coordinatore della Commissione Scientifica.
- La Commissione Scientifica
elabora il piano annuale della attivita' scientifica che viene proposto al
Consiglio Nazionale perche' ne disponga l’inserimento nell’ordine del giorno
dell’Assemblea dei Soci, per l’approvazione.
- I membri della Commissione
Scientifica non aderenti al CONACEM partecipano di diritto alla Assemblea
dei Soci senza diritto di voto.
Art. 14 - Gratuita'
delle cariche.
- Tutte le cariche sociali
sono gratuite e possono essere riconfermate.
- L’Associazione per il
raggiungimento dei fini statutari prevede l’eventuale utilizzo di obiettori
di coscienza previa accettazione da parte del Presidente del Protocollo con
il ministero della Difesa.
TITOLO QUINTO: LE
RISORSE E PARTE FINALE
Art. 15 - Risorse economiche
e finanziarie.
- Il CO.NA.CEM. trae le
risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento della
propria attivita' da:
- quote associative;
- contributi di Enti e
Istituzioni pubbliche e/o private;
- contributi di Organismi
nazionali ed internazionali;
- erogazioni liberali
in denaro, donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da
convenzioni;
- entrate derivanti da
attivita' marginali quali consulenze, partecipazioni a convegni, etc.;
- ogni altri tipo di entrata.
Art. 16 - Devoluzione
dei beni.
- In caso di scioglimento,
cessazione ovvero estinzione del CO.NA.CEM. i beni che residuano dopo l’esaurimento
della liquidazione saranno devoluti ad Organizzazioni con scopo sociale attinente
e quello dell’Associazione.
Art. 17 - Bilancio.
- Ogni anno deve essere
redatto a cura del Consiglio Nazionale il bilancio, consuntivo e preventivo,
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
- Il bilancio, consuntivo
e preventivo, e' approvato dall’Assemblea a maggioranza semplice dei presenti.
- L’esercizio finanziario
ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio
chiudera' il 31 dicembre 1998.
Art. 18 - Norma di rinvio.
- Per quanto non previsto
dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative
in materia e in particolare a quelle relative alle Onlus.