CO.NA.CEM
Coordinamento Nazionale per la tutela dai Campi ElettroMagnetici

Statuto

 

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE  

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

  1. E’ costituita l’Associazione denominata "Coordinamento Nazionale per la tutela dai campi elettromagnetici", con sigla "CO.NA.CEM.".
  2. La sede legale e sociale e' quella risultante dall’atto costitutivo. La sede legale e sociale puo' essere trasferita in qualsiasi localita' del territorio nazionale previa deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
Art. 2 - Statuto.
  1. Il CO.NA.CEM. e' disciplinato dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi nazionali, regionali e dell’Unione Europea, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale dell’Associazione e vincola i Soci alla sua osservanza.

TITOLO SECONDO: FINALITA’

Art. 3 - Scopo sociale.

  1. Il CO.NA.CEM. e' una Associazione di volontariato, e' un’"organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" (Onlus), e' senza fini di lucro, e' apartitica e la sua struttura e' democratica.
  2. Lo scopo dell’Associazione e' promuovere la difesa e la protezione dell’ambiente dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, statici o variabili. Questo attraverso l’azione volontaria dei suoi Soci.
  3. Presupposto dello scopo associativo e' la conservazione dell’ambiente naturale e della relativa dimensione umana che consenta possibilita' di sviluppo sociale, economico e culturale in un ambiente non degradato.
  4. Il CO.NA.CEM. si pone inoltre l’obiettivo di coordinamento e punto di riferimento nazionale per persone, Comitati e Associazioni impegnati localmente nella lotta all’inquinamento elettromagnetico.
Art. 4 - Attivita'.
  1. L’Associazione promuove tutte le attivita' e iniziative decise dal Consiglio Nazionale atte a realizzare lo scopo sociale, anche in collaborazione con altre Associazioni.
  2. L’Associazione favorisce lo scambio e la divulgazione di materiali scientifici, giuridici e legislativi.

TITOLO TERZO: I SOCI  

Art. 5 - Soci.

  1. Al CO.NA.CEM. possono aderire in qualita' di "Soci ordinari" e "Soci sostenitori" le singole persone che condividono gli scopi dell’Associazione.
  2. Alla Associazione aderiscono altresì, in qualita' di "Soci fondatori", le persone fisiche che hanno dato vita al CO.NA.CEM. e che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Art. 6 - Diritti ed obblighi dei Soci.
  1. I Soci ordinari e fondatori corrispondono annualmente una quota di adesione, la cui entita' e' stabilita dalla Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Nazionale.
  2. I Soci sostenitori corrispondono la quota di adesione una tantum, non hanno diritto di voto e possono divenire Soci ordinari versando la quota associativa prevista.
  3. I Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee. I Soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto, direttamente o per delega, purche' non morosi nel pagamento delle quote sociali.
  4. I Soci hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.
  5. I Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
  6. Obbligo di ciascun Socio e' concorrere allo scopo sociale come fin qui formulato.
  7. I Soci che prestano gratuitamente e in modo libero la loro opera per l’Associazione possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attivita' prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Nazionale.
  8. I Soci che prestano la loro opera per l’Associazione devono avere una copertura assicurativa contro gli infortuni idonea alle attivita' svolte.
  9. I Soci cessano di appartenere all’Associazione:
    a) per recesso volontario degli stessi;
    b) per aver contravvenuto ai doveri dello Statuto.
  10. Nell’ultimo caso qui previsto spetta al Consiglio Nazionale proporre all’Assemblea l’espulsione dei Soci nel caso in cui il loro comportamento venga ritenuto in contrasto con i fini ed i principi dell’Associazione, dopo aver ascoltato le loro giustificazioni.

TITOLO QUARTO: GLI ORGANI  

Art. 7 - Organi dell’Associazione. Sono organi del CO.NA.CEM.:

Art. 8 - Assemblea dei Soci.
  1. L’Assemblea dei Soci e' costituita dai Soci ordinari, fondatori e sostenitori. Il diritto di voto e' limitato a quei Soci che siano in regola con il versamento delle quote sociali.
  2. I lavori dell’Assemblea sono regolati dal Presidente dell’Associazione.
  3. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, in via ordinaria almeno una volta l’anno, e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
  4. La convocazione puo' avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  5. L’Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della meta' piu' uno dei Soci con diritto di voto, siano essi presenti o rappresentanti con delega. Ciascun Socio non puo' essere portatore di piu' di una delega.
  6. Nel caso l’ordine del giorno preveda modifiche allo Statuto, la prima convocazione deve avere la presenza di almeno due terzi dei Soci votanti. In seconda convocazione l’Assemblea e' validamente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti, in proprio o per delega.
  7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta salva la necessita' della maggioranza qualificata dei due terzi nel caso di modifiche allo Statuto.
  8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
  9. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente, anche in collaborazione, nella redazione, con un segretario nominato per l’occasione dallo stesso Presidente.
  10. L’assemblea ha i seguenti compiti:
Art. 9 - Consiglio Nazionale.
  1. Il Consiglio Nazionale e' costituito per un massimo della meta' dei suoi membri dai Soci fondatori e per la rimanente parte dagli altri Soci, e viene eletto dall’Assemblea. Il numero complessivo dei membri del Consiglio Nazionale e' fissato in 40 unita'.
  2. Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni. Ciascun membro e' rieleggibile, ed ha diritto ad un voto nelle decisioni del Consiglio Nazionale.
  3. Il Consiglio Nazionale e' validamente costituito in prima convocazione con la presenza della meta' piu' uno dei membri presenti, in proprio o per delega da conferirsi ad altro membro. In seconda convocazione e' validamente costituito qualunque sia il numero dei membri presenti, in proprio o per delega. Ciascun membro non puo' essere portatore di piu' di una delega.
  4. Il Consiglio Nazionale puo' avvalersi della consulenza di membri esterni di particolare competenza.
  5. Al Consiglio Nazionale compete: a) decidere gli orientamenti operativi dell’Associazione e predisporre il piano di attivita'; b) deliberare su programmi di collaborazione con altre Associazioni o Enti; c) stipulare convenzioni; d) fare istanza per richieste e contributi; accettare donazioni e lasciti; e) fare quant’altro sia utile per il conseguimento delle finalita' sociali nel rispetto delle linee fissate dall’Assemblea; f) stabilire la sede degli incontri statutari g) nominare l’Esecutivo Nazionale; h) nominare il Presidente; i) nominare il Tesoriere; l) nominare i membri della Commissione Scientifica; m) predisporre i bilanci preventivi e consultivi da sottoporre all’ approvazione della Assemblea; n) deliberare sui criteri che il Tesoriere deve applicare per i rimborsi spese ai Soci; o) deliberare su eventuali rapporti di collaborazione professionale, e assunzione di personale, nei limiti fissati dalla legge; p) proporre all’Assemblea l’espulsione dei Soci nei casi previsti dall’articolo 6.
  6. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti (meta' piu' uno).
  7. Il Consiglio Nazionale viene convocato, almeno ogni sei mesi, dal Presidente e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In quest’ultimo caso il Presidente ha l’obbligo di fissare la riunione entro i primi venti giorni successivi dal ricevimento della richiesta.
  8. I lavori del Consiglio Nazionale sono coordinati e presieduti dal Presidente, che puo' avvalersi di un segretario, estensore del verbale, da lui nominato di volta in volta.
Art. 10 Esecutivo Nazionale.
  1. L’Esecutivo Nazionale e' costituito da 11 membri rappresentati: dal Presidente, dal Tesoriere e da nove membri eletti dal Consiglio Nazionale.
  2. L’Esecutivo Nazionale dura in carica tre anni. Ciascun membro e' rieleggibile ed ha diritto ad un voto nelle decisioni dell’Esecutivo Nazionale.
  3. E’ presieduto e convocato dal Presidente. Puo' deliberare con la presenza di almeno cinque membri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice.
  4. Si riunisce con adeguata frequenza, ma almeno una volta ogni sei mesi.
  5. E’ l’organo che assicura la continuita' e l’efficacia dell’attivita' associativa a tutti i livelli, dando concreta attuazione alle determinazioni del Consiglio Nazionale.
Art. 11 - Presidente.
  1. Il Presidente e' il legale rappresentante dell’Associazione, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  2. Il Presidente ha facolta' di delega.
  3. Oltre alla rappresentanza legale dell’Associazione, i compiti del Presidente sono:
a) convocare, dirigere e coordinare l’Assemblea, il Consiglio Nazionale e l’Esecutivo Nazionale; b) provvedere al disbrigo della corrispondenza dell’Associazione;    
Art. 12 - Tesoriere.
  1. Il Tesoriere dura in carica tre anni, e' rieleggibile e ha il compito di:
a) predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo (entro il mese di ottobre di ogni anno) e di bilancio consuntivo (entro il mese di marzo) che sottopone al Consiglio Nazionale; b) provvedere alla tenuta dei registri e della contabilita' dell’Associazione, nonche' alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti; c) provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli aderenti e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale e dell’Esecutivo Nazionale; d) provvedere alla riscossione delle entrate e) provvedere al pagamento delle spese in conformita' alle decisioni del Consiglio Nazionale; f) aprire e gestire conti correnti bancari e/o postali per conto dell’Associazione con firma (unica) propria.  
Art. 13 Commissione Scientifica.
  1. La Commissione Scietifica svolge attivita' di supporto tecnico, scientifico e legislativo necessario allo svolgimento e alla realizzazione delle attivita' della Associazione.
  2. I membri della Commissione Scientifica sono nominati dal Consiglio Nazionale anche tra le personalita' scientifiche non aderenti al CO.NA.CEM.
  3. La Commissione Scientifica resta in carica due anni ed elegge nel suo seno il Coordinatore.
  4. La Commissione Scientifica e' presieduta dal Presidente del CO.NA.CEM. che la convoca fissandone l’ordine del giorno di concerto con il Coordinatore della Commissione Scientifica.
  5. La Commissione Scientifica elabora il piano annuale della attivita' scientifica che viene proposto al Consiglio Nazionale perche' ne disponga l’inserimento nell’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci, per l’approvazione.
  6. I membri della Commissione Scientifica non aderenti al CONACEM partecipano di diritto alla Assemblea dei Soci senza diritto di voto.
Art. 14 - Gratuita' delle cariche.
  1. Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere riconfermate.
  2. L’Associazione per il raggiungimento dei fini statutari prevede l’eventuale utilizzo di obiettori di coscienza previa accettazione da parte del Presidente del Protocollo con il ministero della Difesa.

TITOLO QUINTO: LE RISORSE E PARTE FINALE  

Art. 15 - Risorse economiche e finanziarie.

  1. Il CO.NA.CEM. trae le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento della propria attivita' da:
Art. 16 - Devoluzione dei beni.
  1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del CO.NA.CEM. i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad Organizzazioni con scopo sociale attinente e quello dell’Associazione.
Art. 17 - Bilancio.
  1. Ogni anno deve essere redatto a cura del Consiglio Nazionale il bilancio, consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  2. Il bilancio, consuntivo e preventivo, e' approvato dall’Assemblea a maggioranza semplice dei presenti.
  3. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiudera' il 31 dicembre 1998.
Art. 18 - Norma di rinvio.
  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e in particolare a quelle relative alle Onlus.